IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Premesso che a seguito di richiesta di rinvio a giudizio Mastrogregori Giuseppina, in atti generali note doveva rispondere del reato p.e.p. dall'art. 1 della legge n. 516/1982, che la pubblica accusa chiedeva il rinvio a giudizio, laddove la difesa chiedeva il non luogo a procedere con la formula "perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato" atteso il principio di specialita' nella riforma delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria) e il caso concreto, art, 1, sesto comma, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, la cui violazione e' punita con sanzione amministrativa, e, in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in quanto, i decretio legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, emessi in attuazione della delega e, in particolare il n. 472, risulterebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede "l'applicazione della sola disposizione speciale in uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa"; Tanto premesso; O s s e r v a E' principio cardine del nostro ordinamento che quando una nuova norma non prevede piu' come reato un fatto che in precedenza era considerato tale, si applica il principio della retroattivita' della legge nuova, piu' favorevole al reo, ma che tale principio non si applica nel caso di legge temporanea, eccezionale (quarto comma dell'art. 2) e finanziaria (art. 20 legge 7 gennaio 1929) e che in tali casi si applicano solo e sempre le disposizioni in vigore nel tempo in cui e' stato commesso il fatto. Tuttavia, gia' in passato sono state rimesse al vaglio della Corte costituzionale diverse ordinanze sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 citato per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma della Costituzione e gia' allora la Corte costituzionale sostenne la legittimita' della differenza di trattamento sulla "maggiore incisivita' di tutela dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi", richiamandosi all'art. 53 della Costituzione. Orbene, situare questo giudice che la questione debba essere riesaminata dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133, lett. e), lett. i) e lett. r) (revisione della applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa). In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997. Gli artt. 3, comma 2 e 3; l'art. 29, comma 1, lett. a) e comma 2 del citato decreto, e cioe' del n. 472 nulla dicono circa il principio di specialita', ancorche' espressamente demandato dal legislatore alla lett. e) del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, che, in quanto legge-delega, ha comunque valore di legge, idonea ad inserirsi in un principio di successione della norma nel tempo; Pertanto sembra non manifestatamente infondata a prevedere la vigenza attuale della intangibilita' del principio sancito dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 in relazione agli artt. 3, comma 2 e 3, art. 29. comma 1, lett. e) comma 2 del d.-l. 18 dicembre 1997, n. 472 con gli artt. 3 e 25, secondo comma, 53 e 76 della Corte costituzionale.